Statuti dell'organizzazione ombrello degli Opel GT Club europei


Paragrafo
Titolo
Definizione
§ 1Nome e sede legale

L'associazione porta il nome: Umbrella Association of European Opel GT Clubs L'associazione ha sede a Rüsselsheim, Germania

 

§ 2Scopo dell'associazione

Lo scopo dell'associazione è la cura e la manutenzione del veicolo Opel GT, nonché la socializzazione, l'aiuto e la promozione reciproci. Scambio di esperienze in relazione alle finalità dell'associazione e alla rappresentanza dei soci affiliati.


§ 3Attività dell'Associazione

L'associazione realizza il suo scopo organizzando e conducendo incontri e riunioni delle sue organizzazioni affiliate.

 

§ 4Iscrizione nel registro delle associazioni

Al momento non è prevista l'iscrizione all'albo delle associazioni.

 

§ 5Ammissione dei membri

(1) Qualsiasi organizzazione dedicata alla Opel GT che abbia almeno tre (3) veicoli Opel GT nei suoi ranghi può diventare membro dell'associazione.

(2) L'adesione si stabilisce con l'adesione all'associazione e il pagamento della quota associativa.

(3) La dichiarazione di adesione deve essere presentata per iscritto.

(4) Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione. L'ammissione diventa effettiva con la consegna di una dichiarazione scritta di ammissione.

(5) Il rifiuto di ammissione è espresso dal consiglio di amministrazione.

(6) Non sussiste alcun diritto all'ammissione.

(7) L'associazione si riserva il diritto di ammettere soci onorari.

(8) Valido dal 10 novembre 2012. L'organizzazione ombrello si riserva il diritto di accettare soci sostenitori. Sostenere l'adesione non include il diritto di voto. Il numero di veicoli secondo §5 (1) non è preso in considerazione per i membri sostenitori. L'adesione sostenitrice è vincolata dal §9 (1) e dal §9 (2). I membri sostenitori sono integrati nel flusso informativo dell'associazione ombrello, tutti gli altri diritti e obblighi sono riservati ai membri a pieno titolo.

§ 6Dimissioni dei membri

(1) I membri hanno il diritto di dimettersi.

(2) Il recesso è consentito con un preavviso di quattro (4) settimane alla fine di un anno solare.

(3) Il Consiglio di Amministrazione deve essere informato per iscritto delle dimissioni. Per il rispetto del termine di preavviso (comma 2) è necessaria la tempestiva ricezione della dichiarazione di dimissioni da parte di un membro del consiglio.

(4) Le dimissioni saranno confermate per iscritto dall'associazione.

§ 7Esclusione dei membri

(1) L'adesione termina con esclusione.

(2) L'esclusione dall'associazione è data se l'associazione è danneggiata internamente o esternamente.

(3) Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione. Su richiesta, l'Assemblea Generale deve concordare.

(4) L'esclusione avrà effetto immediato in caso di approvazione della delibera (5) L'esclusione dovrà essere comunicata al socio a mezzo raccomandata se il socio non era presente al momento dell'adozione della delibera. L'esclusione è efficace anche se la spedizione viene restituita come non consegnabile.

§ 8Cancellazione di un membro o iscrizione

(1) Un membro si dimette anche dall'associazione con cancellazione dell'appartenenza.

(2) L'iscrizione verrà annullata se il membro è in mora e non paga l'intero importo entro tre (3) mesi dall'invio del sollecito, anche dopo un sollecito scritto del Consiglio di amministrazione. Il sollecito deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo del socio noto all'associazione.

(3) Il sollecito deve riferirsi all'imminente cancellazione.

(4) Il sollecito è efficace anche se la spedizione viene restituita come non consegnabile.

(5) L'adesione è annullata per decisione del consiglio di amministrazione, che non deve essere comunicata separatamente al membro interessato.

§ 9Quota associativa

(1) È necessario pagare una quota associativa.

(2) Il suo importo è determinato dall'assemblea generale.

(3) L'importo deve essere pagato tutto l'anno all'inizio di un anno solare in anticipo. La quota deve essere pagata per intero anche per l'anno solare se ci si iscrive durante l'anno.

(4) Può essere addebitata una quota di ammissione; l'assemblea generale decide sull'importo a maggioranza semplice

(5) Se un membro si dimette, viene escluso o viene cancellato, non sussiste alcun diritto a pagamenti già effettuati.

§ 10organi dell'associazione

a) il Consiglio Direttivo (§§ 11 e 12 dello Statuto)

b) l'Assemblea Generale (§§ 13 e 18 dello Statuto)

§ 11Consiglio di amministrazione

(1) Il consiglio è composto dal primo presidente, dal secondo presidente, dal web officer, dal tesoriere e dal segretario.

(2) Ogni membro del consiglio rappresenta l'associazione da solo.

(3) Il Consiglio Direttivo è nominato con delibera dell'Assemblea Generale per un periodo di due anni. Resta in carica fino alla nomina statutaria del consiglio successivo.

§ 12Limitazione del potere di rappresentanza del consiglio direttivo

Il potere di rappresentanza del consiglio di amministrazione è limitato con effetto nei confronti di terzi (§ 26 comma 2 comma 2 BGB) in modo tale che l'acquisto o la vendita, gravame e tutte le altre cessioni di beni immobili (e diritti equivalenti a beni immobili ) oltre a stipulare un prestito è necessaria l'approvazione dell'intero Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dell'Assemblea Generale.

 

§ 13Nomina dell'Assemblea Generale

(1) L'Assemblea Generale deve essere convocata

a) se l'interesse dell'associazione lo richiede, ma almeno

b) una volta ogni due anni, possibilmente negli ultimi tre mesi di calendario dell'anno

c) Se un membro del Consiglio Direttivo si dimette entro sei mesi

(2) Ai sensi del comma 1 lettera b, il consiglio di amministrazione deve presentare all'assemblea da convocare almeno una relazione ed almeno un rendiconto e l'assemblea deve deliberare sulla dimissione del consiglio di amministrazione.

§ 14Forma del ricorso

(1) L'Assemblea Generale deve essere convocata per iscritto dal Consiglio Direttivo con un preavviso di due settimane.

(2) La nomina dell'assemblea deve specificare l'oggetto della delibera (=ordine del giorno).

(3) Il periodo inizia il giorno in cui l'invito viene inviato all'ultimo indirizzo noto del membro. 

§ 15Quorum

(1) Qualsiasi Assemblea Generale debitamente convocata ha il quorum.

(2) Per la delibera sullo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza di due terzi dei membri dell'associazione (§ 42 BGB).

(3) Se un'assemblea generale convocata per deliberare sullo scioglimento dell'associazione ai sensi del paragrafo 2 non ha il quorum, un'altra assemblea generale con lo stesso ordine del giorno deve essere convocata entro quattro (4) settimane dal giorno dell'assemblea . L'ulteriore riunione può aver luogo non prima di due (2) mesi dopo la data della prima riunione, ma deve aver luogo entro e non oltre quattro (4) mesi dopo tale momento

(4) L'invito alla riunione aggiuntiva deve contenere un riferimento al quorum agevolato (paragrafo 5).

(5) La nuova assemblea ha il quorum indipendentemente dal numero dei membri dell'associazione presenti.

§ 16Risoluzione

(1) La votazione avviene per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque (5) dei membri presenti, deve essere effettuata una votazione scritta o segreta. I membri scusi possono votare per posta.

(2) In sede di deliberazione, delibera a maggioranza semplice dei membri

(3) Una delibera contenente una modifica dello statuto richiede la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

(4) Per modificare lo scopo dell'associazione è necessario il consenso di tutti i membri (§ 2 dello statuto) Non è richiesto il consenso dei membri non frequentati, ma il consenso di almeno due terzi di tutti i membri. (Motivo: Poiché secondo il § 2 lo scopo dell'associazione intende andare oltre la mera comunanza di un'auto simile di proprietà e questa vettura non è più prodotta, il numero dei soci è comunque parallelo all'accettazione di questa vettura in uso e a mantenere la coesione della comunità risultante in circostanze agevolate possibili)

(5) Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti (§ 41 BGB).

§ 17Attestazione delle deliberazioni assembleari

(1) Le deliberazioni assunte in assemblea devono essere verbalizzate.

(2) Il verbale deve essere firmato dal presidente dell'assemblea. Se erano attivi più presidenti, l'ultimo presidente della riunione firma l'intero verbale.

(3) Verrà inviato un verbale a ciascun membro dell'Unione e se non viene presentata obiezione entro quattro (4) settimane, il verbale si riterrà accettato.

§ 18Scioglimento dell'organizzazione ombrello
(1) L'organizzazione ombrello può essere sciolta con decisione dell'assemblea generale (cfr. § 16 comma 5) (2) La liquidazione è effettuata dal consiglio (3) Il patrimonio dell'associazione decadde a scopo caritatevole, che sarà determinato in sede di scioglimento.